“ Riporto (nella versione italiana) l'articolo 8 dell'ordinanza n. 20 emessa dal Presidente della provincia di Bolzano (alias Land del Sudtirol), Arno Kompatscher, il 13 aprile:
[confermato] "il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della
distanza di almeno 3 metri da ogni altra persona. Il requisito della prossimità alla propria abitazione è comunque assolto quando le persone si muovono a piedi".
Da notare l'ultima frase: esiste dunque sempre "prossimità" quando il podista si muove a piedi; dunque ci si può allontanare anche di chilometri, purché si parta da casa a piedi. ”