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Ott 28, 2022 Redazione 9726volte

Fidal: inasprita la squalifica a Luisa Betti

Luisa Betti Luisa Betti Foto Facebook

Ricordate la sentenza su Luisa Betti dello scorso agosto, alla quale avevamo dato ampio spazio? (https://www.podisti.net/index.php/notizie/item/9048-squalifiche-fidal-15-mesi-a-marco-mazzetto-12-a-luisa-betti-9-a-federica-boifava.html)

L’atleta era stata squalificata per “aver quantomeno dall’anno 2012 e sino all’anno 2019 prodotto, utilizzato e comunque beneficiato di un documento di identità falsamente alterato recante quale propria data di nascita il 27/08/1987 anziché la reale del 27/08/1985, utilizzando altresì e falsamente dichiarando mediante apposizione di rituale sottoscrizione, plurima certificazione medica recante tale data di nascita del 27/08/1987”. Lo stesso documento era stato prodotto anche al Tribunale Nazionale Antidoping in un precedente procedimento a carico della stessa atleta, nel 2019 (http://podisti.net/index.php/notizie/item/3605-luisa-betti-squalificata-per-18-mesi.html).

In prima istanza il Tribunale, accettando l’intervenuta prescrizione “per le condotte dell’incolpata tenute negli anni 2012 e 2013, in relazione alle competizioni alle quali l’incolpata aveva partecipato, essendosi concluse le relative stagioni sportive da oltre otto anni” e considerando “che non risulta provata la sussistenza di un effettivo vantaggio goduto dall’incolpata in ragione dei comportamenti antiregolamentari ascrittile né la sussistenza del dolo specifico, che giustificherebbe l’applicazione delle aggravanti richieste dal Sostituto Procuratore Federale”, aveva irrogato la squalifica di dodici mesi, rispetto ai tre anni richiesti dall’accusa.
Ma la Procura Federale aveva presentato ricorso, chiedendo che “la Corte Federale d’Appello, in parziale riforma della impugnata decisione, voglia irrogare a carico della tesserata Luisa Betti:

la sanzione base di mesi 24 (ventiquattro) di squalifica,

con 1’aumento di mesi 8 (otto), per un totale di mesi 32 (trentadue) di squalifica, nel caso di riconoscimento della sussistenza di una delle due circostanze aggravanti contestate;

ovvero con l’aumento di mesi 10 (dieci), per un totale di mesi 34 (trentaquattro) di squalifica, nel caso di riconoscimento della sussistenza di entrambe le circostanze aggravanti contestate;

ovvero la sanzione in misura superiore a quella inflitta dal Tribunale Federale nella misura ritenuta di giustizia”

Lo svolgimento del processo ha portato la corte a rivalutare “l’estrema gravità della violazione, costituita dall’avere ripetutamente e dolosamente falsificato la propria data di nascita dinanzi agli Organismi sportivi, peraltro ammessa - soltanto a partire dal gennaio 2022, a fronte delle contestazioni mosse dalla Procura - proprio dalla stessa incolpata, la quale parrebbe non aver neppure ben compreso il disvalore di quanto commesso e la gravita della propria condotta (‘non credevo fosse una cosa grave. Non credevo fosse un illecito sportivo. Sono stata superficiale’, circostanza, questa che, quand’anche accertata, non potrebbe comunque, avere alcuna efficacia esimente né attenuante)”, e dunque “a rimodulare la sanzione come in dispositivo coerente con le risultanze di causa e commisurata alla oggettiva gravità delle condotte contestate”.

Si è così giunti alla decisione della Corte di Appello “in parziale accoglimento del reclamo della Procura Federale ed in riforma della gravata decisione” di rideterminare “a carico della sig.ra Luisa BETTI (tess. JL000 310 - Società MT073) la sanzione base di mesi ventiquattro di squalifica; inoltre, poichè “chiunque  dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale (nella fattispecie il medico che redigeva il certificato medico agonistico e il Tribunale Nazionale Antidoping, ndr) l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona...” commette il reato previsto dall’art. 495 C.P , sono rimessi “gli atti alla Procura Federale affinché a sua volta li trasmetta alla Procura della Repubblica  ex art. 61 del Regolamento di Giustizia”.

Siccome però “non vi è prova agli atti dei futili motivi o del vantaggio conseguito dalla Betti per potersi riconoscere, come richiesto dal reclamante (la Procura, ndr), le aggravanti contestate, i cui capi 2) e 3) de1’appello vengono pertanto respinti.”

La squalifica pertanto rimane di 2 anni, ovvero un anno in più della precedente sentenza.

Però, quanto alla mancanza di prove per il "vantaggio conseguito" falsamente ringiovanendosi, ci soccorre un'intervista dalla stessa Betti rilasciata nel 2017 al sito Sportface (https://www.sportface.it/interviste-esclusive/intervista-running-luisa-betti-correndo-battuto-depressione-lady-run-esclusiva/230134in cui dichiarò: 

D. La tua prima ultramaratona?
R. “Nel 2010 e non poteva che essere la 100km del Passatore da Firenze a Faenza. L’ho finita con un tempo inferiore alle 12 ore che, per essere alla prima esperienza su una lunghezza del genere su quel percorso, non è affatto male. Oltretutto quell’anno fui anche premiata come partecipante più giovane della manifestazione”.

E che calarsi l'età non fosse stato un errore casuale, poi ripetuto meccanicamente, lo dimostra un altro articolo-intervista, niente meno che alla Gazzetta dello sport, nel marzo 2016, dove leggiamo: "Luisa Betti non è una qualunque, è un'ultramaratoneta che nonostante i suoi 29 anni ha alle spalle tantissime gare" (https://www.gazzetta.it/running/storie/11-03-2016/la-farfalla-delle-ultradistanze-1577.shtml). Chi sarà stato a dichiarare l'età all'intervistatore?

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