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Ago 16, 2019 Sebastiano Scuderi – Fabio Marri 3459volte

Corse su strada: Affari Semplici e Affari che si Complicano

Quando si correva con meno burocrazia: Melito al Passatore 1981 Quando si correva con meno burocrazia: Melito al Passatore 1981 Comitato 100 km del Passatore

Ogni anno la pubblicazione dei regolamenti Fidal per la stagione successiva dà la sconfortante impressione che l’UCAS (Ufficio Complicazioni Affari Semplici) imperi sovrano.

L’articolo 34.1 delle Norme per l’organizzazione delle manifestazioni non stadia 2019  introduce una novità della quale francamente non si sentiva la mancanza.

“I partecipanti alle manifestazioni non stadia saranno suddivisi in una o più categorie élite (integralmente soggette al R.T.I), mentre per tutti i restanti partecipanti, “altri atleti”, sarà l’organizzatore stesso a definire le norme applicabili. Qualora la manifestazione sia valida quale Campionato Federale, potranno partecipare allo stesso solo gli atleti élite come definiti nello specifico regolamento”.

Ma non finisce qui: “7.1 – Durante lo svolgimento delle gare non stadia gli atleti devono indossare la maglia sociale. Tale obbligo può essere derogato per tutti gli atleti, tranne gli atleti élite nelle manifestazioni abbinate ai Campionati Federali o che prevedano  modalità di classifica per Società. Tale deroga non dovrà impedire la visuale ai Giudici degli elementi identificativi del concorrente”.

Le conseguenze burocratiche di tutto ciò sono pesanti: l’organizzatore deve indicare nel dispositivo chi sono gli atleti “élite” e chi gli “altri”, le Società devono iscrivere gli atleti specificando di quale categorie si tratti, le classifiche individuali ed eventualmente di squadra devono riguardare gli atleti “élite” distinti nelle categorie o fasce d’età. Per gli “altri” sarà facoltà dell’organizzatore provvedere alle classifiche o meno. Non siamo su “scherzi a parte”, ma sull’ennesima prova di quanto il Palazzo sia lontano dalla realtà del Podismo.

Ad aumentare il distacco tra Paese reale e Istituzioni arriva anche la disposizione che oltre a Maratone e Mezze Maratone anche 5 e 10 km saranno esclusivamente competizioni del calendario Nazionale, e dal 2020 le gare non omologate non potranno usare i termini 5 e 10 km. Ripetendo quanto già detto con Maratone e Mezze Maratone, basterà scrivere sul volantino “circa” e il gioco è fatto.

 

[F.M] Una prima domanda che il podista medio, o meno che medio, si fa è: in base a quale diritto (intendo diritto civile, costituzionale, non ‘sportivo’) una Federazione può stabilire che solo lei ha la licenza di gestire certi tipi di gare, anche su brevi distanze (cioè inferiori a quei 20 km che sarebbero – non si capisce in base a quali evidenze scientifiche – il limite dopo cui scattano rischi medici-cardiologici)?

 

La FIDAL per mandato autorizza e disciplina le manifestazioni di atletica leggera in Italia.
La corsa su strada è un fenomeno spontaneo con l’unico motto “Correre in salute e in allegria”, ma è chiaro che, come tutti i fenomeni,  va controllato per evitare la proliferazione e la crescita disordinata, come purtroppo è sotto gli occhi di tutti. La FIDAL ha come compito gestire l’attività AGONISTICA, ma la realtà sotto gli occhi di tutti è che almeno la metà delle manifestazioni su strada sono NON competitive o ludico-motorie, dunque dovrebbe far parte di un organismo super partes. È  indispensabile che solo UNO gestisca l’attività non stadia, una Federazione Podistica Italiana, come da 40 anni sostengo.

L’articolo 9 del Codice della strada stabilisce che la corsa su strada è VIETATA, chi vuole organizzare una manifestazione AGONISTICA deve chiedere l’autorizzazione e presentare l’assicurazione RC e Arredo urbano. NON dice niente sulle manifestazioni NON agonistiche, che oggi sono la maggioranza: esiste un vuoto legislativo preoccupante, le non competitive possono essere ammesse senza alcuna richiesta però rispettando il Codice della Strada, cioè corsa sui marciapiedi, o a sinistra dove non ci sono, stop ai semafori eccetera.

[F.M.] Riportiamo anzitutto i commi del CdS che ci riguardano:
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni.

  1. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
  2. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.

  1. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.

Dunque non mi pare che siano vietate le gare ‘ufficiali’, indipendentemente da chi le organizza. Certo, è vietato a un gruppo di amici improvvisare una corsa per strada; ma qualsiasi “promotore” può chiedere il permesso al suo comune.
Quanto alla pretesa esclusiva Fidal,  la Fidal stessa dipende dal CONI, che dovrebbe occuparsi solo di preparare atleti per le Olimpiadi, dunque solo delle “élites”, si presume generalmente in età giovanile; per gli altri milioni di praticanti il podismo, per ragioni di salute, di benessere anche psicologico, non possono bastare gli Enti di propaganda, che sono riconosciuti e disciplinati? E perché a un EPS dovrebbe essere vietato organizzare una maratona o maratonina, se i partecipanti rispettano le norme sanitarie ?

 

E’ significativa al riguardo l’esperienza degli European Master Games.
Sul sito della manifestazione era scritto CHIARO: è necessaria la visita medica agonistica, era l’unica condizione, a parte la tassa d’iscrizione, per partecipare ai Giochi; oltre agli stranieri che non hanno vincoli di tesseramento, anche molti italiani NON tesserati o tesserati solo per un EPS hanno potuto gareggiare e anche vincere qualche titolo.
La visita medica agonistica è stabilita da una legge dello Stato e per certe manifestazioni particolarmente impegnative è indispensabile, però se si passasse finalmente alla classificazione Professionisti, Semiprofessionisti e DILETTANTI, in base alle regole vigenti questi, che sono la stragrande maggioranza, avrebbero solo l’obbligo del certificato medico non competitivo, se poi non fossero tesserati, nemmeno di quello: basterebbe etichettare la manifestazione come ludico motoria.

 [F.M.] Parliamo ora di convenzioni e doppio tesseramento. Sull’ultimo numero di un diffuso periodico podistico cartaceo, vedo bellamente reclamizzate a pagina intera almeno due 21,097, chiamate “Half marathon”, dove compare solo il logo della Uisp o comunque non appare il nome della Fidal. Basta scrivere in inglese e non si paga dazio? Gli atleti tesserati Fidal – e certamente a queste gare ci vanno degli élite, che riceveranno premi in denaro – avranno il diritto di partecipare o rischiano sanzioni?

Il problema, per atleti, giudici (e anche organizzatori) è il DOPPIO TESSERAMENTO. Dobbiamo uscire da questo equivoco che fa comodo a tutti, TESSERAMENTO UNICO e poi vinca il migliore!
Se un giudice è FIDAL, è SOLO FIDAL; se un atleta è tesserato UISP è SOLO UISP, l’accordo può essere solo previsto per la singola gara, OPEN o NO.
Altro problema che compare nelle gare ‘open’ è la partecipazione di NON tesserati: prima di tutto l’organizzatore può far partecipare solo i SOCI, quindi se FIDAL solo i tesserati FIDAL, se UISP solo i tesserati UISP, la tassa d’iscrizione è in realtà una quota associativa che i soci versano all’organizzatore per coprire le spese, parlare di tassa d’iscrizione vuol dire VENDITA e, quindi, come tale DEVE pagare l’IVA, la FIDAL ha escogitato la Runcard quando un azzeccagarbugli ha fatto presente la MULTA pesante che avrebbe dovuto pagare in caso di contestazione.
Lasciamo stare il certificato medico, in base alla normativa nelle gare oltre i 20 km ci dovrebbe essere sempre quello agonistico e nelle altre, se non ludico motorie, il certificato non agonistico. Sottolineo che i certificati medici previsti dal Decreto sono TRE: Certificato medico Agonistico - Certificato medico non agonistico - Certificato medico ludico ricreativo,  facoltativo. Continuo a consigliare caldamente a chi organizza le cosiddette NON competitive di chiamarle ludico-motorie.

 [F.M.] Il discorso si allarga ai giudici di gara. È abbastanza normale che appassionati e benemeriti sportivi abbiano tessere di giudice sia Fidal sia Eps, e compaiano a giudicare gare omologate Fidal o gare di Eps, anche sulle distanze ‘proibite’. Noi li dovremmo ringraziare per la loro dedizione, ma che tipo di ‘legalità’ hanno questi comportamenti? Se sono perfettamente legali, perché allora la Fidal non aggiunge alle prestazioni dei propri atleti anche quelle conseguite in gare Eps?


Nella Convenzione è scritto chiaramente che i cosiddetti Giudici UISP possono occuparsi SOLO delle gare del settore Promozionale, nelle altre gare possono solo essere degli AUSILIARI.
Cosa significa “Giudice Nazionale UISP”? L’espressione non ha senso, gli unici GGG che possono omologare risultati e percorsi sono i GGG FIDAL, questo è confermato anche dalla Convenzione.
Qui casca l’asino: la Convenzione stabilisce che la FIDAL è l’unico Ente a certificare e omologare il percorso e la prestazione, ma sappiamo benissimo che è il Gruppo Giudici Gare ad avere completa autonomia giudicante e competenza tecnica esclusiva nell’applicare le norme del Regolamento Tecnico Internazionale, dunque se un Giudice FIDAL per una manifestazione NON approvata FIDAL, omologa il percorso e i risultati come si può sostenere che questi risultati NON sono validi ?
E’ quindi necessaria l’assoluta autonomia dei Giudici Gare: come esiste una FICR (Federazione Italiana Cronometristi) che certifica i tempi delle gare a prescindere da chi commissiona il lavoro, così una eventuale AIGAL (Associazione Italiana Giudici Atletica Leggera) dovrebbe, in uno sport “democratico”, garantire il rispetto del RTI indipendentemente dall’Ente che autorizza la manifestazione.

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