Avanti pure coll'antidoping: un anno a Elisabetta Ferrero
Nuova squalifica per doping, che colpisce la ultramaratoneta piemontese Elisabetta Ferrero, seconda nello scorso ottobre alla 100 km delle Alpi in 9h58:06.
Ecco il testo del comunicato ufficiale NADO:
“La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico della sig.ra Elisabetta Ferrero (tesserata FIDAL), visti gli artt. 2.3, 4.3.1 4.5.1 delle NSA, afferma la responsabilità della stessa in ordine all’addebito ascrittole e le infligge la squalifica di 1 anno, a decorrere dal 25 febbraio 2019 e con scadenza al 24 febbraio 2020. Condanna la sig.ra Ferrero al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00”.
Nel suddetto comunicato, gli articoli citati delle Norme Sportive Antidoping riguardano l’elusione del controllo, e consentono la riduzione della pena per assenza di colpa o negligenza significativa.
Ecco, di seguito, il testo degli articoli:
2.3 Eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici. Eludere il prelievo dei campioni biologici, ovvero, senza giustificato motivo, rifiutarsi di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici previa notifica, in conformità alla normativa antidoping applicabile.
4.3.1 Per le violazioni degli articoli 2.3 (Eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici) o 2.5 (Manomissione o tentata manomissione del controllo antidoping), il periodo di squalifica sarà pari a 4 (quattro) anni. Tuttavia, nel caso di mancata presentazione alle operazioni di prelievo del campione biologico, qualora l’Atleta sia in grado di dimostrare che la violazione delle norme antidoping non è stata intenzionale (secondo quanto definito dall’articolo 4.2.3) il periodo di squalifica sarà di 2 (due) anni.
4.5 Riduzione del periodo di squalifica per assenza di colpa o negligenza significativa.
4.5.1 Riduzione delle sanzioni comminate per sostanze specificate o prodotti contaminati relative a violazioni degli articoli 2.1, 2.2 o 2.6.
4.5.1.1 Sostanze specificate. Qualora una violazione delle norme antidoping riguardi una sostanza specificata e l’Atleta o l’altra Persona siano in grado di dimostrare l’assenza di colpa o negligenza grave, il periodo di squalifica corrisponderà a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o 2 (due) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell’Atleta o dell’altra Persona.
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