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Feb 26, 2020 6588volte

Il saluto di Sarah Giomi al rientro nelle corse

Sarah Giomi alla Corri Bicocca 2019 Sarah Giomi alla Corri Bicocca 2019 Roberto Mandelli

Avevamo pubblicato ieri la notizia della sentenza riguardante Sarah Giomi. La quale ora ci saluta con queste parole:

Finalmente è arrivata comunicazione relativa al procedimento disciplinare che mi vede coinvolta. Ringrazio NADO Italia per la disponibilità e l'analisi delle implicazioni legate all'assunzione dei farmaci che mi sono prescritti.
Spiace ovviamente per la perdita del titolo Italiano a cui ambivo e che avevo preparato con solerzia, ma è giusto che gli sbagli e le leggerezze si paghino, anche laddove si tratti solo di lieve negligenza.
Sono felice di poter tornare finalmente a gareggiare. Un grazie doveroso anche a tutti coloro che in questo periodo mi sono stati accanto e aiutato ad affrontare questa situazione.

Di seguito, il nostro pezzo originario.

26 febbraio - E’ notizia odierna che Sarah Giomi, laureatasi campionessa italiana assoluta vincendo in 2h40:10 la maratona di Ravenna dello scorso 10 novembre, e poi trovata positiva a seguito di controllo antidoping post-gara al prednisone – prednisolone, è stata ritenuta dalla Prima sezione del TNA responsabile degli addebiti, ricevendo una semplice "nota di biasimo" ma in ogni caso restando privata del suddetto titolo italiano.     

Quindi, la Prima Sezione del TNA, pur riconoscendo la responsabilità dell’Atleta per il “rinvenimento nei propri campioni biologici di sostanza vietata, metabolita o marker”, ha riconosciuto alla stessa “l’assenza di colpa o negligenza grave”, condannandola alla pena minima.   

A questo punto il titolo italiano dovrebbe passare a Martina Facciani (Calcestruzzi Corradini Excelsior) giunta alla spalle della Giomi in 2h42:25. 

Ecco il comunicato NADO Italia: 

“La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Sarah Giomi (tesserata FIDAL) visti gli artt. 2.1, 4.5.1.1 delle NSA, afferma la responsabilità della stessa in ordine agli addebiti ascrittele [sic, ma sarà ascrittile] e le infligge la sanzione della nota di biasimo. Visto l’art. 10 dispone l’invalidazione del risultato sportivo conseguito in gara.  Condanna l’atleta Giomi al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00. 
La  signora Giomi era risultata positiva alle sostanze PREDNISONE – PREDNISOLONE”.  

Di seguito i link agli articoli pubblicati su questo sito sulla notizia della positività dell’atleta (https://www.podisti.net/index.php/notizie/item/5456-doping-sospesa-sarah-giomi-campionessa-italiana-di-maratona-a-ravenna.html) e la difesa della stessa affidata al suo profilo facebook (https://www.podisti.net/index.php/notizie/item/5460-doping-sarah-giomi-si-giustifica-sui-social.html). In sostanza, la Giomi (sofferente di asma) era stata autorizzata ad assumere Kenacort, ma non anche il Deltacortene che invece aveva assunto alla vigilia della gara.

Per maggior chiarezza riportiamo fedelmente gli articoli della NSA citati nella sentenza del TNA: 

Quanto segue costituisce violazione delle norme antidoping:

2.1 La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’Atleta.

2.1.1 Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini dell’accertamento della violazione delle NSA, infatti, non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l’uso consapevole da parte dell’Atleta.

2.1.2 Uno dei seguenti casi costituisce prova sufficiente di violazione della normativa antidoping ai sensi dell’articolo 2.1:

- la presenza nel campione biologico A di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel caso in cui l’Atleta rinunci all’analisi del campione biologico B e quest’ultimo non venga analizzato;

- la presenza nel campione biologico B di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker che confermi l’esito delle analisi effettuate sul campione biologico A. Il campione biologico B dell’Atleta viene suddiviso in due flaconi e le analisi del secondo flacone confermano la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker rinvenuta nel primo flacone. 

2.1.3 La mera presenza di un qualsiasi quantitativo di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’Atleta costituisce di per sé una violazione delle NSA, fatta eccezione per le sostanze per le quali la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti indica specificamente un valore soglia.

2.1.4 In deroga alla norma generale prevista dall’articolo 2.1, la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti ovvero gli Standard Internazionali possono fissare alcuni criteri specifici per la valutazione delle sostanze vietate che possono essere prodotte per via endogena. 

4.5.1.1 Sostanze specificate

Qualora una violazione delle norme antidoping riguardi una sostanza specificata e l’Atleta o l’altra Persona siano in grado di dimostrare l’assenza di colpa o negligenza grave, il periodo di squalifica corrisponderà a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o 2 (due) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell’Atleta o dell’altra Persona.

2 commenti

  • Link al commento Bruno Baruffaldi Sabato, 29 Febbraio 2020 22:06 inviato da Bruno Baruffaldi

    Per togliere qualsiasi dubbio sul fatto che vengano usati due pesi e due misure, sarebbe opportuno che la NADO o Sarah rendessero noti il testo della sentenza con le motivazioni che hanno portato alla concessione delle attenuanti.

    Rapporto
  • Link al commento Lucio Valentini Mercoledì, 26 Febbraio 2020 19:43 inviato da Lucio Valentini

    2h40' mi sembra un risultato abbastanza modesto per essere frutto di doping; che dire altrimenti di chi corre in 2h15'?

    Rapporto

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