Divieti: facciamo il punto regione per regione
04,04.2020 aggiornamento: le 5 regioni nelle quali sono in vigore ordinanze restrittive, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Friuli, Campania e Sicilia, hanno tutte prorogato la scadenza delle ordinanze al 13/04, sino ad allora, quindi, in queste regioni non si puo' correre se non nel proprio giardino.
31.03.2020 ore 21.00 - Dopo un balletto interpretativo di una nuova circolare nella quale il ministero ammette che a livello nazionale un genitore possa camminare con un figlio, nulla è cambiato circa l'attività della corsa che, rimane possibile o no, come riepilogato nella tabella in fondo a questo articolo.
22.03.2020 ore 12.30 - Facciamo il punto della situazione regione per regione in relazione alle ordinanze regionali, che -ricordiamo- vanno, ove presenti, a restringere il campo delle cose che ancora si possono fare secondo i decreti governativi.
Rimarcando che l'attività sportiva è permessa all'interno della propria abitazione e nel proprio parco/giardino, ci concentriamo naturalmente sul tema dell'attività sportiva all'aperto in aree pubbliche.
Al momento la regione più rigida è la Campania, De Luca ha emesso un'ordinanza che non lascia dubbi in relazione al fatto che NON si può fare sportiva sino al 3 Aprile.
Divieto totale ad ogni forma di attività fisica all'aperto per Friuli Venezia Giulia e Sicilia.
La Valle d'Aosta e l'Emilia Romagna consentono attività fisica SOLO per ragioni di salute; nel caso dell'Emilia Romagna ci risultano interpretazioni non uniformi tra un comune e l'altro.
Nel resto d'Italia si può correre "in prossimità della propria abitazione", definizione che lascia spazio alle più originali interpretazioni.
Intanto sulla Gazzetta del Sport di questa mattina il professor Silvio Garattini, scienziato e farmacologo italiano, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche “Mario Negri”, ha dichiarato: “Non condivido il divieto. Dobbiamo vietare assembramenti e tenere le distanze. Fare attività motoria, camminare o correre fa bene alla salute, rinforza le difese immunitarie. Al contrario la sedentarietà non le aiuta. Se alcuni runner non rispettano il divieto di assembramento puniamoli, ma non impediamo a tutti di fare un’attività sana.”
NORME NAZIONALI - In vigore in tutta italia salvo dove siano intervenute ordinanze regionali più restrittive.
In vigore l'ordinanza del Ministero della Sanità del 20/03/2020 che nell'articolo 1 prescrive:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
Leggi l'ordinanza completa QUI
VALLE D'AOSTA
In vigore sino al 13/04 l'ordinanza regionale del 19/03/2020 che cita:
L'attività motoria per ragioni di salute o l'uscita con l'animale da compagnia per le esigenze fisiologiche, sono ammessi solo in prossimità della propria abitazione.
Leggi l'ordinanza completa QUI
REGIONE PIEMONTE
In vigore sino al 13/04 l'ordinanza regionale del 20/03/2020 che al punto 22 impone:
22) Il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Il divieto di svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motorie svolte, anche singolarmente se non nei pressi delle proprie abitazioni.
Leggi l'ordinanza completa QUI
REGIONE LOMBARDIA
In vigore l'ordinanza regionale del 20/03/2020 che al punto 17 cita:
17) È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; Sono altresì vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.
Leggi l'ordinanza completa QUI
REGIONE VENETO
In vigore l'ordinanza regionale del 20/03/2020 che al punto 3 impone:
3) ....Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora;
Leggi l'ordinanza completa QUI
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
In vigore l'ordinanza regionale del 20/03/2020 che, rispetto alla nazionale, deroga solo in relazione all'interdizione di tutte le piste ciclo pedonali.
Leggi l'ordinanza completa QUI
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
In vigore l'ordinanza regionale del 21/03/2020 che, rispetto alla nazionale, deroga solo in relazione alla distanza da tenere tra le persone indicando 3 metri anzichè 1.
B) Il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno tre (3) metri da ogni altra persona;
Leggi l'ordinanza completa QUI
In vigore, sino al 13/04, l'ordinanza regionale del 21/03/2020 che, rispetto alla nazionale, deroga solo in relazione alla distanza da tenere tra le persone indicando 3 metri anzichè 1.
1. in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, è fatto divieto di svolgere, all’aperto in luoghi pubblici, attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma individuale;
Leggi l'ordinanza completa QUI
REGIONE EMILIA ROMAGNA
In vigore, sino al 13/04, l'ordinanza regionale del 18/03/2020 che al punto 1 cita:
1) Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.
Leggi l'ordinanza completa QUI
REGIONE CAMPANIA
In vigore sino al 304 l'ordinanza regionale del 15/03/2020 che circoscrive in modo molto limitativo la possibilità di uscire senza considerare per nessuna ragione l'attività fisica. Ai punto 1 e 2 cita:
1) Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio regionale e' fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
2) Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora.
Leggi l'ordinanza completa QUI
REGIONE SICILIA
In vigore, sino al 13/04 l'ordinanza regionale del 19/03/2020 che vieta ogni forma di attività fisica all'aperto, infatti al comma A) dell'articolo 1 cita:
E’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale.
Leggi l'ordinanza completa QUI
TABELLE RIEPILOGATIVA:
VALLE D'AOSTA | REGOLE REGIONALI | NON SI PUO' CORRERE SINO AL 13/04 COMPRESO |
PIEMONTE | REGOLE REGIONALI | SI PUO' CORRERE NEI PRESSI DELLA PROPRIA ABITAZIONE |
LIGURIA | REGOLE NAZIONALI | SI PUO' CORRERE SOLO IN PROSSIMITA' DELLA PROPRIA ABITAZIONE |
LOMBARDIA | REGOLE REGIONALI | SI PUO' CORRERE NEI PRESSI DELLA PROPRIA ABITAZIONE |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | REGOLE NAZIONALI | SI PUO' CORRERE SOLO IN PROSSIMITA' DELLA PROPRIA ABITAZIONE |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | REGOLE PROVINCIALEI | SI PUO' CORRERE SOLO IN PROSSIMITA' DELLA PROPRIA ABITAZIONE MANTENENDO 3 METRI DI DISTANZA |
VENETO | REGOLE REGIONALI | SI PUO' CORRERE SINO A 200 METRI DELLA PROPRIA ABITAZIONE |
FRIULI VENEZIA GIULIA | REGOLE REGIONALI | NON SI PUO' CORRERE SINO AL 13/04 COMPRESO |
EMILIA ROMAGNA | REGOLE REGIONALI | NON SI PUO' CORRERE SINO AL 13/04 COMPRESO |
TOSCANA | REGOLE NAZIONALI | SI PUO' CORRERE SOLO IN PROSSIMITA' DELLA PROPRIA ABITAZIONE |
MARCHE | REGOLE NAZIONALI | SI PUO' CORRERE SOLO IN PROSSIMITA' DELLA PROPRIA ABITAZIONE |
UMBRIA | REGOLE NAZIONALI | SI PUO' CORRERE SOLO IN PROSSIMITA' DELLA PROPRIA ABITAZIONE |
MARCHE | REGOLE NAZIONALI | SI PUO' CORRERE SOLO IN PROSSIMITA' DELLA PROPRIA ABITAZIONE |
LAZIO | REGOLE NAZIONALI | SI PUO' CORRERE SOLO IN PROSSIMITA' DELLA PROPRIA ABITAZIONE |
MOLISE | REGOLE NAZIONALI | SI PUO' CORRERE SOLO IN PROSSIMITA' DELLA PROPRIA ABITAZIONE |
CAMPANIA | REGOLE REGIONALI | NON SI PUO' CORRERE SINO AL 13/04 COMPRESO |
PUGLIA | REGOLE NAZIONALI | SI PUO' CORRERE SOLO IN PROSSIMITA' DELLA PROPRIA ABITAZIONE |
CALABRIA | REGOLE NAZIONALI | SI PUO' CORRERE SOLO IN PROSSIMITA' DELLA PROPRIA ABITAZIONE |
SICILIA | REGOLE REGIONALI | NON SI PUO' CORRERE SINO AL 13/04 COMPRESO |
SARDEGNA | REGOLE NAZIONALI | SI PUO' CORRERE SOLO IN PROSSIMITA' DELLA PROPRIA ABITAZIONE |
3 commenti
-
Link al commento
Mercoledì, 25 Marzo 2020 15:44
inviato da Antonio
SECONDO ME IL PRESIDENTE BONACCINI E' UN TIPO SEDENTARIO.
-
Link al commento
Lunedì, 23 Marzo 2020 09:11
inviato da Gianni Panfili
Buongiorno
Vi è un errore nella tabella: anche in Friuli vi è ordinanza Regionale che vieta ogni attività all'aperto. -
Link al commento
Lunedì, 23 Marzo 2020 05:37
inviato da Cristian
Il riferimento alla regione Veneto è sbagliato.si parla di 200 Mt. Dall'abitazione punto 3.
Lascia un commento
I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail.
Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di commenti ritenuti offensivi.
Ogni abuso verrà segnalato alle autorità competenti.
Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.