Convenzione Fidal-Eps: ma se tornassero gli “Amatori”?
Ogni volta che la Convenzione tra la FIDAL e gli EPS viene rinnovata ci si interroga sulla sua validità e necessità: il problema è nato con l’attribuzione della corsa su strada alla FIDAL come unico organismo dirigente nazionale di tutta l’atletica leggera dilettantistica (Regola 4 “Appartenenza” dello Statuto IAAF).
Tutto cominciò con la nascita del Podismo come forma di aggregazione sociale e pratica salutare contro lo stress e la pigrizia, un movimento spontaneo degli inizi degli anni ’70, che (dopo qualche antefatto nel decennio precedente) presto si diffuse in tutta Italia: in una pubblicazione del 1975 della FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport Podistici) ho contato 162 manifestazioni, alcune ancora in essere come la Torino – Saint Vincent, il Passatore, la Stratorino, il Miglianico Tour.
Dal 2 dicembre 1973 al 2 giugno 1974 fu bloccata la circolazione delle auto alla domenica: la crisi energetica, in un anno portò in Italia l’inflazione dal 5 al 25 %. In questa situazione, gli Italiani trovarono un modo intelligente di superare la crisi e la depressione con il podismo, e si moltiplicarono le camminate coi nomi più strani: “tapinate”, “tapasciate”, “corride”, soprattutto in occasione delle feste patronali, delle fiere, delle ricorrenze.
Erano quasi tutte manifestazioni non competitive (o almeno, non nel senso che si attribuisce oggi al termine: in genere, almeno il vincitore era proclamato, e in qualche caso era resa nota l’intera classifica) con l’unico scopo di stare insieme, di esorcizzare con la fatica i problemi sociali, economici e politici del tempo.
Nel 1982 lo Stato volle regolamentare la materia e così si arrivò alla Normativa sulla tutela sanitaria in Atletica Leggera, in cui venivano indicati TRE tipi di Certificato: Agonistico, Non Agonistico per tesserati EPS e FIDAL, e Ludico motorio.
Conseguentemente le manifestazioni su strada sono divise in tre grandi famiglie, con precisi obblighi che non sempre sono rispettati; alle gare competitive si può partecipare SOLO col certificato di idoneità agonistica, alle NON competitive anche col certificato di idoneità non agonistica; nessun certificato per le manifestazioni Ludico Motorie NON organizzate da società FIDAL ed EPS.
Lo Statuto FIDAL attualmente in vigore recita: La FIDAL è ente autonomo facente parte del CONI, che esercita i poteri di vigilanza e della normativa dell’ordinamento sportivo… Può stipulare accordi con gli altri soggetti riconosciuti dal CONI.
Quindi la Convenzione è autorizzata, ma nel rispetto, ovviamente, delle regole esistenti.
Come ho già scritto altre volte, lo Statuto prosegue al comma 5 c): Sono atleti i tesserati di qualsiasi categoria prevista nel Regolamento Organico, che svolgono attività sportiva agonistica e non agonistica di cui al Regolamento Organico.
Articolo 11 – 2): Gli Amatori (20 anni e oltre) svolgono attività ludico motoria e amatoriale.
Sarebbe auspicabile che nelle norme sul tesseramento fosse ripristinata la fattispecie dell’Amatore (23 -34) soppressa nel 2015, da estendere anche ai “Veterani” dai 35 in poi: forse potremmo fare a meno della tanto chiacchierata Runcard.
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