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Feb 01, 2020 Sebastiano Scuderi 2919volte

Dopo la sentenza su Canelli: per capire chi fa cosa

L'ambulanza... taglia il traguardo L'ambulanza... taglia il traguardo S. Scuderi

Antefatto:

http://podisti.net/index.php/notizie/item/5639-italiani-assoluti-di-canelli-6-mesi-di-inibizione-a-presidente-e-delegato-tecnico.html

e link interni, tra cui quello alla sentenza:

http://www.fidal.it/upload/files/Decisionen05_2020TF_AMANDOLA%2B6_Procn36PF45TF.pdf

Le sentenze vanno accettate, questo è indubbio, ma per evitare a qualche organizzatore brutte avventure sarebbe opportuno chiarire certi aspetti della complessa materia relativa all’organizzazione delle manifestazioni su strada.

L’organizzatore ha due obblighi fondamentali: la redazione del dispositivo e, se il percorso è su distanze standard, il certificato di omologazione.

Leggendo la sentenza sui “fatti” di Canelli sembra di capire che l’organizzatore ha commesso gravi mancanze organizzative e di percorso, ma la domanda che sorge spontanea è: se il dispositivo è stato approvato dalla FIDAL, e il percorso da un Giudice FIDAL specializzato, quale responsabilità si può addebitare all’organizzatore?

L’organizzatore deve presentare un regolamento tecnico organizzativo, ma il regolamento tecnico è stato redatto dalla FIDAL in quanto Campionato Italiano a firma Simone Fuso, il Delegato Tecnico, e vi si legge chiaramente:

ore 9 partenza Allieve km.6 (due giri)

9,35 Junior/Promesse/Senior femminili km. 10 (3 giri)

10,35 Junior/Promesse/Senior maschili km. 10 (3 giri)

Possibilità di modificare gli orari di domenica in base agli iscritti.

 

Altro punto non rispettato, la call room:

 

“l’accesso alla zona di partenza sarà stabilito dal Direttore di Riunione.

“Gli atleti accederanno alla zona di partenza attraverso il percorso obbligato e seguendo il giudice incaricato”

 

Nulla di tutto ciò è avvenuto, chi ci doveva pensare?

Per chiarire le responsabilità delle parti, l’articolo 39 delle Norme stabilisce il diritto dell’organizzatore ad usufruire del servizio di gestione tecnica della manifestazione: Delegato Tecnico, Direttore di gara, Direttore di Riunione, Giuria d’Appello.

Da tutto ciò sembrerebbe che la responsabilità dell’organizzatore termina il giorno della manifestazione, in cui il Gruppo Giudici Gare assume la totale conduzione e, quindi, la responsabilità dello svolgimento della  manifestazione.

Il responsabile organizzativo è a disposizione del Delegato Tecnico per ogni e qualunque necessità egli abbia, purché glielo chieda.

I rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nelle manifestazioni devono essere ispirati a principi generali di cooperazione, mutualità e solidarietà: se la FIDAL chiede alle sue Società che organizzino le manifestazioni e i Campionati Federali dovrebbe, nell’interesse di tutti, stabilire in maniera inequivocabile i ruoli di ognuno.

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