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Mar 21, 2020 3485volte

Lombardia: si corre all'aperto solo "nei pressi" della propria abitazione - e altre restrizioni

La partenza dell'ultima Stramilano La partenza dell'ultima Stramilano Foto:di Roberto Mandelli

21 marzo -L'ordinanza emessa stasera dal governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, inasprisce decisamente per il territorio lombardo quella emessa ieri sera dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, imponendo una serie di nuove limitazioni, tra cui il divieto assoluto di praticare sport all’aperto.

L’ordinanza entra in vigore già da oggi, 21 marzo, e produrrà effetto fino al 15 aprile. La si è qualificata come “Una decisione dettata dal serrato confronto con le nostre autorità sanitarie che ci impongono di agire nel minor tempo possibile. La situazione non migliora, anzi continua a peggiorare: solo con l'estrema limitazione dei contatti interpersonali possiamo cercare di invertire questa tendenza”. Si impone dunque "l'eliminazione dei contatti tra persone non presidiati da idonee misure e dispositivi" (come possono essere le mascherine o altri schermi)

Tra i provvedimenti segnaliamo:

  • il divieto di assembramento "di più di 2 persone" nei luoghi pubblici - fatto salvo il distanziamento (droplet) - e conseguente ammenda fino a 5.000 euro;
  • il divieto di spostamento salvo che per motivi gravi di lavoro o salute; il divieto di "mobilità dal proprio domicilio" diviene assoluto per chi sia in quarantena, o positivo al virus, o con febbre superiore ai 37.5
  • la sospensione dell'attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, salvo quelle del settore alimentare e di prima necessità, dove però potrà entrare un solo componente per famiglia, e con la raccomandazione di rilevarne la temperatura corporea;
  • la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
  • la sospensione delle attività di ristorazione, tranne mense e catering aziendali, e la consegna di cibi a domicilio;
  • la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
  • il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
  • la chiusura dei distributori automatici h24 che distribuiscono bevande e alimenti confezionati; 
  • il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, salvo le minime concessioni che risultano dal testo qui sotto pubblicato (artt. 17-20)

17. È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; Sono altresì vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.

18. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti d’interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus  COVID19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

19. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

20. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

 

 

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